Statuto

STATUTO

dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Associazione per il Meridionalismo Democratico”, di seguito indicata, per brevità, con il termine “Associazione” ovvero con l’acronimo “AMD”.

TITOLO I

Denominazione – sede – indicazioni sociali – durata

 

Articolo 1

Si è costituita, ai sensi dell’Articolo 14 e seguenti del Codice Civile, e della L. 383/2000 l’associazione culturale di promozione sociale denominata “Associazione per il Meridionalismo Democratico”.

 

Articolo 2

La sede legale è sita in Corso della Repubblica, 78 —   80078 Pozzuoli (Napoli)

 

Articolo 3 

L’Associazione per il Meridionalismo Democratico è una libera associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Capo III, Articolo 36 e segg. del codice civile, la cui attività verrà svolta nel pieno rispetto delle leggi di riferimento per le associazioni culturali senza scopo di lucro  .

 

Articolo 4

L’Associazione e singolarmente ogni suo socio rispettano le culture di tutte le etnie del mondo, considerando la diversità come elemento necessario per l’interpretazione della realtà; rispettano inoltre l’ambiente, che sia esso naturale o fabbricato.

 

TITOLO II

Scopo – Oggetto – attività sociali

 

Articolo 5

L’Associazione è impegnata prevalentemente nel settore dell’elaborazione e della diffusione del pensiero meridionalista democratico avente come scopi sociali la divulgazione della storia e l’elaborazione di progetti economici, culturali, politici, e sociali relativi al Mezzogiorno d’Italia, attraverso tutti gli strumenti di comunicazione disponibili. Essa è un centro permanente ed esclusivo di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini culturali, accademici, scientifici, ricreativi e solidari per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi.

 

Articolo 6

L’associazione vuole essere un laboratorio d’idee, un think tank, del pensiero meridionalista democratico.  Il lavoro del think tank s’ispira ai principi fondamentali della democrazia repubblicana, della libertà dell’individuo, dello stato di diritto, della legalità, delle pari opportunità di tutti i cittadini, della libertà d’impresa mediata dalla tutela dello Stato nei confronti dei soggetti più deboli, della giustizia sociale, della separazione effettiva tra Stato e chiesa, avanzando gli interessi del Sud, definito come i territori dell’ultimo stato indipendente del Regno delle Due Sicilie, e degli interessi dei meridionali della diaspora, attraverso la democrazia partecipata e i principi della nonviolenza gandhiana, sia verbale sia fisica, e della tolleranza.

L’Associazione si propone di promuovere occasioni d’incontro per la crescita e la formazione culturale di giovani e in particolare, stimolare la loro socialità favorendo ogni attività riguardante la ricerca scientifica e accademica sullo stato del Mezzogiorno d’Italia, alla divulgazione della storia, alla formulazione del pensiero meridionalista democratico, allo sviluppo di proposte e progetti culturali, economici, antropologici, sociologici, letterari e politici. Il suo scopo è eminentemente educativo, culturale e ricreativo e sarà perseguito attraverso incontri, dibattiti, promozione del consumo critico e consapevole, produzione di libri, produzione di riviste, produzione di articoli per giornali, produzione di materiale per l’Internet, nell’interesse ed a favore dei propri soci e dei terzi, persone fisiche o giuridiche ed enti, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. organizzare manifestazioni pubbliche;
  2. organizzare gruppi per partecipare a manifestazioni e altre iniziative indette da terzi;
  3. produrre materiale audiovisivo, sonoro, editoriale, allestimenti teatrali con connesse opere di ingegno;
  4. Allestire e gestire impianti di produzione e diffusione, quali impianti cinematografici, televisivi, radiofonici, grafico-editoriali, utilizzando anche le nuove tecnologie informatiche;
  5. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi per giovani ed adulti;
  6. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  7. attività editoriale per la pubblicazione con tutti i mezzi di diffusione, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, e degli studi e delle ricerche compiute;
  8. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative, purché consoni con i fini dell’Associazione;
  9. Allestire e gestire bar e punti di ristoro senza scopi di lucro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
  10. Promuovere e organizzare gruppi di acquisto solidali, senza alcuno scopo commerciale, ma per mero spirito di vicinanza verso i produttori, i consumatori, l’ambiente, l’agricoltura e l’artigianato del Mezzogiorno;
  11. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
  12. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
  13. Valorizzare e far conoscere i prodotti di qualsiasi genere che possano essere collegati alla storia ed alle culture dei territori del Sud .


TITOLO III

Soci

 

Articolo 8

Il numero dei Soci è illimitato ed hanno tutti pari diritti e pari doveri.

Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.

L’Associazione è formata da due categorie di soci:

 

  1. Soci ordinari: persone o enti che s’impegnano a versare una quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

 

  1. Soci onorari: persone, enti o istituzioni in grado di contribuire in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno di idee ovvero economico ad un concreto miglioramento delle attività ed in generale della  vita dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina i soci onorari per i quali ,in deroga ai dettami del presente statuto, non sussiste l’ obbligo di corrispondere la quota associativa annuale.

 

Articolo 9

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio Ordinario.

 

Articolo 10

  1. La qualifica di Socio Ordinario dà diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
    3. a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
  1. I Soci Ordinari sono tenuti:
    1. all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    2. al pagamento del contributo associativo.

 

Articolo 11

I soci ordinari sono tenuti a versare, entro i 15 giorni che precedono l’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio consuntivo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

 

Articolo 12

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

 

Articolo 13

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa operante dalla comunicazione all’escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

 

Articolo 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte, può, entro 15 giorni, ricorrere all’assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

 

TITOLO V

Fondo comune

 

Articolo 15

Le disponibilità economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote sociali;
  2. disponibilità iniziali di cassa;
  3. donazioni volontarie;
  4. proventi delle iniziative dell’Associazione;
  5. sovvenzioni e contributi erogati da enti pubblici e privati;
  6. maturazioni su depositi bancari, titoli di risparmio, ecc.

 

Articolo 16

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)     disponibilità di cassa;

b)     crediti;

c)      eventuali beni mobili ed immobili atti al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5;

d)     eventuali beni mobili ed immobili per l’attività sociale e la gestione amministrativa dell’Associazione.

 

Articolo 17

La gestione patrimoniale ed economica è effettuata dal Consiglio Direttivo.  Questi, a cura del Tesoriere, gestirà la cassa sociale, conti correnti tenuti presso banche e istituti di credito, la tenuta dei libri sociali.  Il Tesoriere può delegare parte di queste funzioni, sotto la sua responsabilità, ad altri soci che ne abbiano le capacità tecniche.

 


Articolo 18

E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste oppure imposte dalla legge di riferimento.

 

Articolo 19

L’esercizio economico-finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo pone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.  Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e deve essere depositato presso la sede (ed anche presso eventuali succursali) a disposizione dei soci, almeno 20 (venti) giorni della convocazione dell’Assemblea dei Soci.

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

 

Articolo 20

Sono Organi dell’Associazione:

  1. Il Presidente e il Vice presidente;
  2. L’Assemblea degli Associati;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Collegio dei Sindaci.
  5. Il Collegio dei Revisori
  6. Il Comitato Etico

 

Articolo 21

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci che anticipano somme per svolgere attività associative, compete esclusivamente il rimborso delle spese varie e generali regolarmente documentate.

 

Articolo 22

La carica di Presidente ha una durata di anni due. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di legge. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi in nome e per conto dell’Associazione nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie nell’interesse dell’Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.”

 

Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente sono attribuiti in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o d’impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente.

 

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

 

  1. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  2. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  5. stabilire gli importi delle quote annuali associative;
  6. valutare le richieste d’ammissione di nuovi soci e rilasciare le tessere.

 

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci. Dura in carica 3 (tre) anni. E’ formato da un presidente, un segretario e un consigliere.  Eventualmente possono essere aggiunti altri due sindaci supplenti. Il Collegio ha il compito di controllare l’amministrazione e di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità, sull’osservanza delle prescrizioni di legge e sulla congruenza dell’operato del Consiglio Direttivo in materia economica e finanziaria  in relazione alle spese approvate dall’Assemblea.

Il Collegio Sindacale redige una relazione da allegare al bilancio consuntivo.

 

Articolo 25

a.  L’Assemblea dei soci quando costituita rappresenta l’organo fondamentale di confronto tra i soci, la cui attività è propedeutica a una corretta gestione dell’Associazione. All’Assemblea partecipano tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Sindaci e le Commissioni di Lavoro;
  2. approva il bilancio  consuntivo;
  3. approva i regolamenti interni.

 

b.  Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.  La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da affiggersi nel locale della Sede sociale, o sul sito Internet istituzionale dell’Associazione, o tramite comunicazione scritta anche a mezzo posta elettronica certificata almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

 

c.  L’Assemblea Ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

 

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

 

d.  L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

 

Articolo 26

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto occorrerà la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, di 3/4 dei soci e delibererà a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell’Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole di 3/4 dei soci. Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto a un voto. I rappresentanti di soci persone giuridiche, pubbliche o private, esprimono anch’essi un voto.

 

Articolo 27

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

 

Consiglio Direttivo

 

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti fra gli associati. I membri del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso preso la sede dell’associazione, o sul sito istituzionale dell’Associazione, o mediante comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza via posta elettronica. Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

 

Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  3. compilare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale come ad esempio l’apertura di conti correnti bancari e postali;
  5. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
  6. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

 

Articolo 29

In caso di mancanza di uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a cooptarli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

 

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori rappresenta l’organo di verifica delle spese dell’associazione. E’ composto tre persone scelte dall’Assemblea. Il comitato elegge un presidente e determina come svolgere i propri compiti.

 

Articolo 31

Il Comitato Etico rappresenta l’organo di verifica comportamentale dei soci i quali, nell’esecuzione delle attività sociali, sono tenuti sia nei rapporti interni sia verso terzi al pieno rispetto dell’etica morale e dei regolamenti dell’associazione.  L’organo è formato da tre persone.  Il comitato elegge un presidente e si riunisce su richiesta di qualsiasi membro dell’Associazione.

 

 

TITOLO VII

Scioglimento

 

Articolo 32

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea nel rispetto del quorum indicato all’Articolo 17. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio-culturali, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

Articolo 33

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, dove applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.